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NUOVE NORME SULLA PESCA SPORTIVA

La nuova normativa sulla pesca sportiva: ecco cosa cambia

In vigore dallo scorso 25 agosto, la nuova normativa sulla pesca ( legge n° 154/2016) porta tante novità.  Sanzioni amministrative pecuniarie sino a 50.000 euro e inasprite anche le sanzioni per i pesca-sportivi che commercializzano prodotti ittici pescati. Vediamole in dettaglio:

Cosa si intende per pesca sportiva
La pesca sportiva è l’attività esercitata a scopo ricreativo o agonistico. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita e il commercio di tale tipo di pesca. (Art,7 REG.IT)

Cosa e’ consentito
Gli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva sono:

  • coppo o bilancia;
  • giacchio o rezzaglio o sparviero;
  • lenze fisse quali canne a non più di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei ami, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi;
  • lenze a traino di superficie e di fondo e filaccioni;
  • nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi;
  • parangali fissi o derivanti, nasse. (Art.138 REG.IT).

Distanza da unità di pesca professionale
E’ vietato l’esercizio della pesca sportiva a distanza inferiore a 500 metri da unità in attività di pesca professionale.(Art.139 REG:IT)

Cosa non e’ consentito e cosa e’ limitato
L’uso degli attrezzi per la pesca sportiva è soggetto alle seguenti limitazioni;

  • non possono essere utilizzate bilance di lato superiore a 6 metri;
  • non può essere utilizzato giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro superiore a 16 metri;
  • non possono essere usate più di 5 canne per ogni pescatore sportivo;
  • il numero degli ami dei palamiti complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a 200 qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
  • non possono essere calate da ciascuna imbarcazione più di due nasse qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
  • è vietato l’uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell’esercizio della pesca subacquea. Nell’esercizio della pesca con la fiocina è consentito l’uso di una lampada (Art.140 REG.IT)

Non piu’ di 5 Kg di pescato per pescasportivo e  non piu’ di un esemplare di cernia (vale per tutte le specie). II pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 Kg. complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore.
Non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga. (Art.142 REG.IT)

Quali mezzi possono essere utilizzati
Nell’esercizio della pesca sportiva possono essere utilizzate solo unità da diporto come definite dalle leggi 11 febbraio 1971, n. 50 e 6 marzo 1976, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni (Art.143 REG.IT).

Manifestazioni sportive

Le manifestazioni e le gare di pesca sportiva, salve le competenze e le attribuzioni spettanti alle autorità di pubblica sicurezza, sono subordinate all’approvazione del capo del compartimento marittimo; a tal fine viene emanata apposita ordinanza nella quale sono approvati il programma e la disciplina delle manifestazioni e delle gare e sono stabilite norme atte ad assicurarne il regolare svolgimento.
Le limitazioni previste dall’art. 142 non si applicano ai partecipanti alle manifestazioni sportive. (Art.144 REG.IT:)
Palamiti ancora utilizzabili ma con segnalazione

I palamiti debbono debbono essere muniti di segnali costituiti da galleggianti di colore giallo, distanziati fra loro non più di 500 metri. Le estremità dell’attrezzo debbono essere munite di galleggianti di colore giallo, con bandiera di giorno e fanale di notte, dello stesso colore; tali segnali debbono essere visibili a distanza non inferiore a mezzo miglio. (Art.116 Reg,IT). La pesca del pesce spada non può essere esercitata dai pescatori sportivi con i palangari fissi o derivanti. (D.M. 7 agosto 1992).
La pesca subacquea

La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea senza l’uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l’utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca. Ai pescatori sportivi è vietato raccogliere coralli, molluschi e crostacei. (Art.128 bis REG.IT)

Quali limitazioni?
L’esercizio della pesca subacquea è vietato:

  • a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;
  • a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi di pesca e dalle reti da posta;
  • a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dei porti;
  • in zone di mare di regolare transito delle navi per l’uscita e l’entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del dipartimento marittimo;
  • dal tramonto al sorgere del sole (Art.129 REG, IT)

Misure minime del pescato
Si considerano pesci allo stato giovanile, salvo quanto disposto nell’art.93, quegli esemplari di lunghezza,stabilita convenzionalmente inferiore a 7 centimetri.